Art. 15.
(Modifica all'articolo 19 del regolamento).

      1. L'articolo 19, comma 2, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni, dei presupposti, nonché dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale

 

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comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica».